IL BLOG


IL MOVIMENTO REALE AL FOTOFINISH CON LO STATO DI COSE LATENTE.


Visualizzazione post con etichetta Walter Benjamin. Mostra tutti i post
Visualizzazione post con etichetta Walter Benjamin. Mostra tutti i post

martedì 1 maggio 2018

Μεσσίας


Al concetto di un presente che non è passaggio, ma in bilico nel tempo e immobile, il materialista storico non può rinunciare. Poiché questo concetto definisce appunto il presente in cui egli per suo conto scrive storia. Lo storicismo postula un’immagine “eterna” del passato, il materialista storico un’esperienza unica con esso. Egli lascia che altri sprechino le proprie forze con la meretrice “C’era una volta” nel bordello dello storicismo. Egli rimane signore delle sue forze: uomo abbastanza per far saltare il continuum della storia. [W. Benjamin, Tesi di filosofia della storia, 16]

mercoledì 14 novembre 2012

IDOLA, FuORI! 25 - Il falso è l'intero

Nel mondo realmente rovesciato, il vero è un momento del falso, scriveva Guy Debord più di quaranta anni fa. 
La satira – la cui morte per afasia ha per epitaffio la celebre battuta di Karl Kraus, su Hitler non mi viene in mente nulla – non potrà dunque riattivare il proprio discorso appellandosi semplicemente all’oggettività dei fatti, o meglio all’attendibilità delle notizie che pretenderebbero di riferire quegli stessi fatti.  Perché proprio dinanzi all’indicibilità di un fatto (l’ascesa del nazismo) essa è ammutolita. 
Le ragioni dello scacco vanno ricercate nell’espropriazione stessa della lingua. 
Il capitale fa una cosa sola, accumula indefinitamente se stesso (al punto tale da transustanziarsi  in immagine), e indefinitamente produce desertificazione. Il totalitarismo è solo una delle sue innumerevoli manifestazioni. Dunque la stessa potenza sociale linguistica, ovvero ciò che rende possibile la comunicazione e lo strutturarsi di forme-di-vita umane (bios), è oggi scissa dall’essere e ricostruita in un orizzonte separato, completamente disponibile all’estrazione di plusvalore. Ciò che univa concretamente, ora unisce nella separazione. Lo spettacolare integrato – in cui si raccolgono le rovine della letteratura, dell’arte, della politica – costituisce il compimento del processo: il falso è l’intero.

sabato 10 novembre 2012

Nuda vita

In quanto i suoi abitanti sono stati spogliati di ogni statuto politico e ridotti integralmente a nuda vita, il campo è anche il più assoluto spazio biopolitico che sia mai stato realizzato, in cui il potere non ha di fronte a sé che la pura vita biologica senz’alcuna mediazione. Per questo il campo è il paradigma stesso dello spazio politico nel punto in cui la politica diventa biopolitica e l’homo sacer (l’uomo votato alla morte) si confonde virtualmente col cittadino.[…] Se questo è vero, se l’essenza del campo consiste nella materializzazione dello stato d’eccezione e nella conseguente creazione di uno spazio per la nuda vita come tale, dovremo ammettere, allora, che ci troviamo virtualmente in presenza di un campo ogni volta che viene creata una struttura, indipendentemente dall’entità dei crimini che vi sono commessi e qualunque ne siano la denominazione e la specifica topografia. Sarà un campo tanto lo stadio di Bari in cui nel 1991 la polizia italiana ammassò provvisoriamente gli immigrati clandestini albanesi prima di rispedirli nel loro paese, che il velodromo d’inverno in cui le autorità di Vichy raccolsero gli ebrei prima di consegnarli ai tedeschi, tanto il campo profughi al confine con la Spagna nei cui pressi morì Antonio Machado, che le zones d’attente negli aeroporti  internazionali francesi in cui vengono trattenuti gli stranieri che chiedono il riconoscimento dello statuto di rifugiato. 

(Giorgio Agamben, Che cos'è un campo?, in Mezzi senza fine, note sulla politica, 1996)

domenica 28 ottobre 2012

Violentia et ius convertuntur


Se il sovrano è [...] colui che, proclamando lo stato di eccezione e sospendendo la validità della legge, segna il punto di indistinzione fra violenza e diritto, la polizia si muove sempre, per così dire, in un simile "stato di eccezione".
Le ragioni di "ordine pubblico" e di "sicurezza", di cui essa si trova in ogni singolo caso a dover decidere, configurano una zona di indistinzione fra violenza e diritto esattamente simmetrica a quella della sovranità. (Giorgio Agamben, Mezzi senza fine, note sulla politica)


mercoledì 17 agosto 2011

IDOLA, FuORI! 7 - Violenza (siv)e diritto

Affrontare sensatamente un discorso sulla violenza non è semplice, perché essa individua una nozione complessa – e amorfa, come ricorda Pier Paolo Portinaro –, in variazione di significato in rapporto al piano ideologico sul quale ci si colloca, e che per essere compresa ha bisogno peraltro di qualificarsi attraverso aggettivi (diretta, indiretta, legittima, illegittima, mitica, divina etc.).

Alla mancata precisazione di questi dettagli essenziali va attribuita la ragione di un cospicuo quantitativo di fraintendimenti che sono soliti affliggere anche gli interlocutori maggiormente disponibili al confronto.

Resto dunque convinto della necessità di esaminare alcune questioni gravitanti attorno al tema, anche allo scopo pratico di salvaguardare se stessi da tutta una serie di argomentazioni confuse e scorrette, propalate senza remore e decoro dai soliti soggetti interessati: non solo Stato e suoi apparati, ministri, presidenti del consiglio, della Repubblica, ma anche certi gruppi e movimenti pacifisti, fin troppo inclini alle facili dossologie e al giudizio della “pappa del cuore”.

Invece, gli oligofrenici fascio-leghisti che bombarderebbero ogni cosa – animata o inanimata che sia – non li prendo nemmeno in considerazione, la loro stupidità è irredimibile, e coerentemente con il loro modo di agire andrebbero solo impiccati.

Inoltre sono persuaso che analizzare la violenza sotto un profilo per così dire “neutrale” costituisca già di per sé una mistificazione, perché – come scrivevo in qualche post precedente – la verità in politica implica sempre un punto di vista, una parzialità alla quale non intendo nemmeno ora sottrarmi, e che per ragioni pratiche e teoriche mi conduce a ritenere l’azione violenta, sotto certe condizioni, uno strumento ineludibile di emancipazione.

Ora, poiché nel mondo non v’è se non vulgo, esasperato dall’esposizione agli idola propagandati da televisione e giornali, ho fatto l’unica cosa sensata che conosco (poco ma buono, come si dice).

Sono tornato in un certo senso al principio, cioè a rileggermi quanto scrive Walter Benjamin nel suo Per la critica della violenza, insieme ad altra saggistica. Quanto segue, dunque, è soprattutto una demistificazione attuata alla luce del concetto, oltre che un’operazione – condotta su me stesso – di pulizia mentale, poiché non mi sogno minimamente di credere di essere un miracolato immune da pregiudizi.

Chiaramente, prendendo in esame solo alcuni elementi, quello che scrivo non può essere considerato in nessun caso esaustivo. Questo è un blog, e il qui presente testo non pretende di sostituire lo studio diretto della letteratura qualificata sull’argomento.

Per individuare – a scopi politicamente emancipativi – alcune problematicità intrinseche al potere e al diritto, si tratta in primo luogo di mostrare la loro organicità alla violenza. Non è vero, infatti – come vorrebbe certo senso comune –, che violenza e diritto si elidano a vicenda, al contrario, essi si coappartengono intimamente. Quando parlo di potere violento non intendo quindi alludere a quel giudizio di immediata deprecazione morale che qualifica gran parte dei nostri discorsi quotidiani, bensì a un rapporto di necessità essenziale che ci porta a riconoscere correttamente la violenza come la forma di potere più originaria (di vita e di morte), così come essa caratteristicamente appare – per esempio – nella minaccia, nell’intimidazione e nella sottomissione.

Se teniamo poi conto che l’uomo diventa tale nella politica, ovvero in una dimensione della coesistenza umana concepita come produttiva di organizzazione e di stabili rapporti di potere, comprendiamo bene come chiamarsi fuori dalla violenza sia possibile solo a patto di concepirla in un’accezione estremamente povera e ristretta.

La violenza, giuridicamente sancita come potere, è violenza storicamente riconosciuta. Per questa ragione – se si vuole capire che cosa essa sia in quanto principio, senza perdersi in una casistica relativa alle sue applicazioni –, non la si può ricondurre semplicemente a mezzo estrinseco del potere, e nemmeno identificarla con una specie di materia prima che, facendosi strumento, possa servire al perseguimento di giusti fini naturali, com’è solito ritenere il giusnaturalismo, un’infestante vulgata darwiniana e – via via degradando a livelli infimi – i pappagalli subalterni alla tiritera del “fine che giustifica i mezzi”.

Il diritto positivo ci fornisce invece un valido punto di partenza, poiché richiede al potere – affinché esso stesso possa presentarsi come legittimo – di esibire la patente della propria origine storica. Tale sanzione si dà tipicamente nel fenomeno di sottomissione passiva a un ordine dei fini, che possono essere suddivisi in naturali (se privi di riconoscimento giuridico) o giuridici (dotati di riconoscimento).

Ora, se “tutti i fini naturali di persone singole entrano necessariamente in conflitto coi fini giuridici quando vengono perseguiti con violenza più o meno grande”, ne consegue che “il diritto considera la violenza nelle mani della persona singola come un rischio o una minaccia per l’ordinamento giuridico”.

Ecco allora che si palesa come la violenza sia il fenomeno in cui risplende tanto la forza quanto la debolezza del potere, il quale – per salvaguardare il diritto stesso – spoglia l’individuo della possibilità di realizzare i propri fini naturali perseguibili attraverso azioni violente, riservando esclusivamente a sé l’uso della forza a scopi giuridici. Perché è la violenza stessa, non il fine ottenibile mediante un suo uso strumentale, a minacciare al di fuori del diritto il sistema giuridico.

Il carattere terrificante di questa funzione si manifesta nella contraddizione oggettiva che si determina in coincidenza con lo sciopero ufficialmente garantito, poiché se da un lato lo Stato concede (non potendo più fare altrimenti per impedire la violenza) il diritto intendendolo solo come sospensione delle attività lavorative, dall’altro la classe operaia organizzata sviluppa questa azione secondo una concezione propria, una verità di parte, intendendola non come semplice omissione, ma come legittimo atto violento di modificazione dei rapporti di lavoro e di proprietà correnti, cosa ritenuta illecita da parte dello stesso ordinamento giuridico esistente che garantisce lo sciopero.

Il timore della violenza – a cui si riconduce il riconoscimento del diritto all’interruzione del lavoro – è indice di fragilità e di decadimento del potere, come si può altresì verificare prendendo in esame un altro fenomeno sociale, quello dell’inganno.

La menzogna inerisce a una particolare tecnica – la conversazione –, il cui carattere di mezzo puro, scevro da coercizione violenta, si mostra proprio nell’impunibilità della dichiarazione mendace stessa. La punizione della menzogna non è infatti contemplata da alcun genere di ordinamento, fino a quando la struttura giuridica si sente sufficientemente forte e vittoriosa, cioè al riparo dalle conseguenze dell’inganno. Solo successivamente, come segno di un evidente processo di decadenza e di indebolimento, il diritto provvederà a saturare con la violenza della pena anche la sfera dei mezzi puri – riducendone drammaticamente la portata –, per il timore della reazione aggressiva che la menzogna potrebbe innescare nell’ingannato.

Esistono dunque azioni violente perfettamente legittime, come abbiamo visto nel caso dello sciopero, che costituiscono la base materiale di una modificazione o dell’instaurazione di un possibile nuovo ordine reale, concreto e pacifico, non inteso cioè come mera acquiescenza e obbedienza allo stato di cose presente. Il diritto stesso prima della sua formalizzazione giuridica è peraltro petition, claim, pretesa, cioè conflitto, come dovrebbero ben ricordare gli inglesi e tutti i parlamenti, dal momento che devono la loro origine a un atto inaugurale di violenza creatrice di diritto. Anzi – come scrive Benjamin –, lo smarrimento graduale di questa cognizione è alla base della decadenza di simili istituti giuridici, come oggi appare chiaro persino al più distratto tra noi.

In un senso più ampio, del resto – secondo Carl Schmitt –, appartiene alla storia della modernità, alla sua dialettica immanente, la progressiva perdita di consapevolezza della sua struttura autentica, di quella doppia coimplicazione originaria di contingenza e di necessità (vale a dire il “politico”), da cui scaturisce la ragione (mediazione) politica moderna.

Dunque, la stretta relazione con la dimensione del potere fa riflettere sul fatto che la violenza possa assumere non solo funzioni disgregatrici (a cui generalmente si arresta la comprensione del senso comune), ma anche fondatrici e conservatrici di diritto, alle quali essa non può sottrarsi senza con ciò perdere completamente la propria validità.

A un certo tipo di violenza “dal basso”, che connota in un certo senso la stessa democrazia come azione carsica di modellamento delle diverse forme di governo, si oppone dall’alto – laddove il potere si sia istituzionalizzato in strutture più o meno complesse – la violenza degli apparati repressivi, del terrore, della pena di morte inflitta dallo Stato.

Proprio nella pena capitale rifulge il carattere archetipico del potere come potere di vita e di morte. Dunque, criticarla adeguatamente non significa contestare la determinatezza di una legge particolare, ma il diritto stesso nella sua origine e nel suo perpetuarsi come destino. È infatti nel disporre della vita e della morte che il potere si manifesta più intensamente che in ogni altro atto giuridico, e come carattere atavico esso persiste durevolmente presso gli ordinamenti politico-sociali più evoluti.

Infine, a proposito della repressione, l’analisi della violenza della polizia permette di chiarire ulteriormente il nesso con le funzioni creatrici e conservatrici di diritto, fornendoci l’opportunità di individuare altri elementi di debolezza nella sfera del potere. La polizia dispone, in una mescolanza “spettrale”, tanto di una violenza che pone quanto di una violenza conservatrice diritto, la quale si esprime nella forma della minaccia.

Così Benjamin: L’affermazione che gli scopi del potere di polizia siano sempre identici o anche solo connessi a quelli del rimanente diritto, è profondamente falsa. Anzi, il diritto della polizia segna proprio il punto in cui lo Stato, vuoi per impotenza, vuoi per le connessioni immanenti di ogni ordinamento giuridico, non è più in grado di garantirsi – con l’ordinamento giuridico – gli scopi empirici che intende raggiungere a ogni costo.
Perciò la polizia interviene “per ragioni di sicurezza” in casi innumerevoli in cui non sussiste una chiara situazione giuridica.

È soprattutto presso le democrazie moderne che il carattere spettrale e ignominioso della violenza poliziesca si rivela, mentre in un contesto segnato dalla monarchia assoluta – laddove per definizione è impedita la divisione dei poteri – essa piuttosto si sostanzializza in forme rigide, perdendo così buona parte del suo carattere di devastante ambiguità.

Da queste considerazioni si inferisce come una critica effettivamente fondata alla violenza degli apparati repressivi di Stato possa essere condotta a termine solo a patto di investire con la forza della contestazione l’intero ordine giuridico nella sua consistenza destinale, e non solo la polizia, o – ancora più velleitariamente – la parte peggiore della polizia, i macellai di Genova e compagnia brutta.